Proprietari di immobili e locatori

In base all’art. 58 del Codice delle obbligazioni (CO) i proprietari di un edificio sono tenuti a proteggere le persone che abitano tale edificio da eventuali danni e pericoli. Non esiste un obbligo di legge che prevede la bonifica di un immobile contaminato da amianto. In base all’articolo 256 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito in stato idoneo all’uso e mantenerla tale per la durata della locazione. Se il locatore non adempie a quest’obbligo, il locatario può avvalersi non solo delle possibilità di recesso e risarcimento, ma anche di quanto previsto dagli articoli 259a e successivi del CO, quindi nel caso specifico l’eliminazione del difetto o la possibilità di recedere dal contratto senza preavviso.