Il 1° marzo 1989 è entrato in vigore in Svizzera un divieto generale all’uso dell’amianto. Tale divieto non comprende soltanto l’impiego dell’amianto, ma è esteso alla vendita, all’importazione e all’esportazione di prodotti ed oggetti contenenti amianto (allegato 1.6 dell’ Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005, RS 814.81).
Il divieto all’uso dell’amianto riguardava la maggior parte dei prodotti e degli oggetti contenenti aamianto dal 1° marzo 1990. Per determinate applicazioni fu imposto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 1995. L’amianto floccato era già stato bandito negli anni 1975-76.
Divieto per i prodotti e gli oggetti contenenti amianto
L’amianto, come materiale, è stato bandito il 1° marzo 1989. Per i prodotti e gli oggetti contenenti amianto la legislazione dell’epoca (Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente, Osost) aveva stabilito diverse date (vedi sotto) a partire dalle quali tali prodotti non potevano più essere venduti o introdotti come merce.
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1° gennaio 1991 |
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1° gennaio 1992 |
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1° gennaio 1995 |
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1° marzo 1990 |