Competenze

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il servizio competente per le questioni riguardanti la salute. Nel quadro del diritto sui prodotti chimici è inoltre responsabile, insieme all’UFAFP e al seco, della classificazione e dell’etichettatura di sostanze e preparati, nonché della vigilanza sull’esecuzione della legislazione.

Secondo la Legge sui prodotti chimici l’UFSP ha l’obbligo di fornire informazioni in merito alla presenza di inquinanti nell’aria interna dei locali (art. 29 LPChim). In particolare, può emanare raccomandazioni volte a limitare o a prevenire esposizioni pericolose per la salute.

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)

L’UFAM è il servizio della Confederazione competente per la valutazione delle questioni ambientali. In particolare, vigila sull’esecuzione dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e del diritto in materia di rifiuti e protezione dell’aria.

Suva

Nel quadro della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni, la Suva vigila sulla sicurezza e sulla tutela della salute sul posto di lavoro. Oltre alla sua opera di informazione e pubblicazione di svariate regole di buona tecnica in materia di amianto, la Suva fissa anche i limiti da rispettare in questo ambito e svolge controlli nelle aziende.

La Suva riconosce le malattie professionali dovute ad un’esposizione all’amianto e fornisce una serie di prestazioni assicurative a coloro che si sono ammalati in seguito a tale esposizione.

Seco

Il centro di prestazioni “Condizioni di lavoro” del seco è il servizio specializzato della Confederazione per la tutela dei lavoratori. Il suo compito consiste nel sorvegliare l’applicazione della legge sul lavoro (tutela della salute e durata del lavoro) e in parte anche della legge riguardante l’assicurazione contro gli infortuni (prevenzione in ambito cantonale). La prevenzione delle malattie professionali non rientra nei compiti del centro di prestazioni, in quanto questa materia compete esclusivamente alla Suva.

Cantoni

Le autorità cantonali eseguono diverse leggi e ordinanze federali direttamente o indirettamente legate all’amianto, tra cui in primo luogo:

  • la Legge sull’assicurazione contro gli infortuni  e la relativa Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
  • la Legge sul lavoro e la relativa Ordinanza 3 (igiene) e
  • una parte delle norme giuridiche relative ai prodotti chimici e alla protezione dell’ambiente

Ai Cantoni compete inoltre l’esecuzione di diverse leggi edilizie cantonali.

A livello cantonale ci sono quindi numerosi uffici e servizi che si occupano del problema amianto. A seconda della tematica, i servizi responsabili sono gli uffici cantonali dell’economia e del lavoro, i laboratori cantonali, gli uffici per la tutela dell’ambiente e gli uffici tecnici.

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)

La CFSL svolge compiti di coordinamento nell’ambito della tutela della salute sul posto di lavoro. Pubblica inoltre direttive su svariati argomenti legati alla sicurezza e alla tutela della salute, tra cui la Direttiva n. 6503 (PDF 161 KB).

Proprietari di case, locatori e datori di lavoro

Secondo il diritto edilizio e di locazione e in base alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni i proprietari di case, i locatori e i datori di lavoro devono garantire il rispetto delle norme, così come la sicurezza e la tutela della salute.

Rappresentanze dei lavoratori

Il sindacato Unia svolge un’opera di sensibilizzazione e di informazione tra i lavoratori sul tema amianto. Fornisce inoltre risposte a semplici domande nelle lingue straniere più usate nel settore dell’edilizia.